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Comunicati

Chiarimenti di Confcommercio sui quesiti più frequenti dell’ordinanza regionale n. 40 del 13 aprile

Confcommercio ha preparato alcuni chiarimenti (pensati in particolar modo per le attività commerciali) per dare risposte su alcuni punti dell’ordinanza regionale n. 40 del 13 aprile che hanno sollevato domande e che potrebbero generare interpretazioni non corrette da parte delle attività economiche.

Eccoli elencati di seguito, sotto forma di domande e risposte (FAQ).

1) Le attività economiche, produttive e commerciali, ammesse sono solo quelle espressamente previste nell’ordinanza regionale n. 40?

RISPOSTA:
No, le attività ammesse sono in primo luogo fissate dal DPCM 10.4.2020; l’ordinanza n. 40 vieta alcune delle attività ammesse dal DPCM e chiarisce quelle che devono ritenersi ammesse a livello regionale;

2) Lo spostamento in macchina per uso privato e non lavorativo deve avvenire senza passeggeri?

RISPOSTA:
Lo spostamento di cui parlano il DPCM e l’ordinanza n. 40 è quello fatto con possibilità di contatto diretto con terzi e quindi suscettibile di veicolare il contagio. Se la macchina è utilizzata a fini privati la situazione è la stessa della dimora privata (salvo il fatto che poi non si può scendere in qualsiasi numero se non per le ragioni che legittimano lo spostamento con ogni mezzo –esigenze lavorative, di necessità e di salute-); se la macchina è usata per lavoro valgono le regole fissate per l’attività lavorativa dell’impresa interessata;

3) I distributori automatici di latte sfuso è ammessa all’aperto e al di fuori di attività ammesse?

RISPOSTA:
Sì, in qualunque posto si trovino

4) Ci si può spostare da un comune all’altro per l’acquisto di vestiti (scarpette incluse) per bambini?

RISPOSTA:
Sì, se il negozio più vicino è in altro comune e comunque verso il negozio più vicino e non verso quello preferito; lo stesso principio vale per gli alimentari, come chiarito dalla circolare Ministero Interno 23.3.2020;

5) E’ ammessa la vendita di vestiti per bambini in negozi che vendono anche abbigliamento per adulti ? E’ ammessa la vendita di passeggini?

RISPOSTA:
a) No, si deve trattare di negozi abilitati alla vendita di soli vestiti per bambini; b) No, la vendita di passeggini non è ammessa;

6) L’attività di fisioterapista è ammessa?

RISPOSTA:
Sì, rientrando tra le attività comprese nel codice Ateco 86, previsto dall’allegato 3 del DPCM 10.4.2020

7) La vendita al dettaglio (singoli consumatori) di fiori e piante è ammessa?

RISPOSTA:
In quanto prodotti agricoli, anche se non alimentari, è ammessa dall’art. DPCM comma 5, presso i produttori. E’ vietata come vendita degli esercizi commerciali di fioreria (codice Ateco 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante).
La consegna a domicilio è sempre consentita, anche da parte di esercizi commerciali chiusi al pubblico.

8) Si possono fare picnic nei giorni del 25 aprile e 1° maggio nelle superfici condominiali

RISPOSTA:
Sì, ma si parla di nucleo famigliare al singolare. Sono aree condominiali e comunque non di proprietà esclusive anche le aree verdi o attrezzate di lottizzazione recintate (quelle non recintate sono a maggior ragione escluse).

9) Le case d’acqua e del latte sono solo quelle interne ad uffici?

RISPOSTA:
No, sono solo quelle poste in aree pubbliche o aperte al pubblico

10) Le attività sociali per le quali è raccomandato l’uso del termometri sono le sagre o eventi pubblici?

RISPOSTA:
No, tali eventi sono da sempre vietati a seguito del verificarsi dell’emergenza a partire dal DPCM 8.3.2020 e restano vietata in base alla lett. i) del DPCM 10.3.2020. Ci si riferisce alle attività non economiche che sono legittimamente svolte a servizio di comunità (es. disabili) e che comportano la compresenza di più persone nello stesso luogo.

11) La spedizione delle merci di magazzino è ammessa?

RISPOSTA:
Si, a condizione che sia effettuata una comunicazione al Prefetto. Si deve trattare di merci realizzate prima della sospensione dell’attività produttiva e giacenti in magazzino e non prodotte dopo.

12) Si possono fare lavori in proprio di manutenzione del verde o dell’edificio non urgenti presso seconde case o altre proprietà diverse dall’abitazione?

RISPOSTA:
No, lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale è vietato dalla lett. a) del DPCM 10.4.2020.

13) Gli studenti universitari che alloggiano in strutture universitarie possono rimanere nelle strutture stesse?

RISPOSTA:
La materia non è regolata dall’ordinanza n. 40. Il DPCM vieta lo spostamento stabile in comune diverso da quello in cui il soggetto si trova al momento dell’entrata in vigore (14.4.2020) salva la sussistenza di esigenze di tutela della salute, assoluta urgenza ed esigenze lavorative. Gli studenti ospiti dell’alloggio universitario rimangono quindi legittimamente nella struttura che li ospita e possono effettuare gli spostamenti dalla struttura stessa previsti per tutti gli altri cittadini (es. tutela salute, esigenze lavorative, necessità, acquisto giornali e tabacchi).

14) La locuzione “negozi esclusivamente dedicati” consente l’apertura dell’attività ai soli esercizi dedicati in modo esclusivo alla vendita dei prodotti ivi richiamati oppure possono essere aperti negozi non esclusivi delimitando l’area di vendita ai soli prodotti consentiti e vietando la vendita di altri prodotti non consentiti ma ugualmente presenti nel negozio.

RISPOSTA:
Il DPCM 10.4.2020, che si è occupato per primo di questi esercizi commerciali, parla di “Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati” e richiama quindi chiaramente la descrizione del codice Ateco 47.71.2, che è “Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati” (la locuzione è pressoché identica, salvo il termine vestiti al posto di confezioni). L’esercizio deve quindi essere catalogato con tale codice. Tutto quello che veniva venduto nell’esercizio prima dell’emergenza è quindi ammesso alla vendita stessa in negozi con questo codice (es. carrozzine). Se l’esercizio ha altro codice identificativo non ne ammessa l’apertura anche se oltre ad altri prodotti principali vende in via accessoria confezioni per bambini.
Le scarpe per bambini e neonati rientrano nel codice suddetto (47.71.2) e quindi sono comprese nella vendita ammessa in base al DPCM.

15) L’attività di vendita di prodotti florovivaistici è ora consentita?

RISPOSTA:
Come da risposta 7) del 14.4.2020, fiori e piante prodotte possono essere vendute dal produttore presso il luogo di produzione e con consegna a domicilio nonché a venditori che legittimamente li commercializzano (supermercati). Fiori e piante non possono essere venduti da esercizi commerciali come le fiorerie.

16) l’attività di commercio nella forma di mercato, alle condizioni previste dall’ordinanza, è consentita esclusivamente per la vendita di generi alimentari o è consentita anche per i prodotti di vestiario per bambini e neonati ?

RISPOSTA:
Il DPCM dispone la chiusura dei mercati se non per la vendita dei generi alimentari e la Regione ha regolamentato il mercato per la vendita di generi alimentari. Il mercato per la vendita di vestiti per bambini e neonati non è quindi ammesso per disposizione statale.

17) Ai sensi della lettera l) è consentita la vendita a distanza con consegna a domicilio per tutte le attività?

RISPOSTA:

18) E’ consentita l’apertura di mercati festivi riservati agli imprenditori agricoli ?

RISPOSTA:
No. Premesso che il mercato è un’attività commerciale ed è ammesso dal DPCM solo per la vendita di generi alimentari, in Regione Veneto, che si occupa di commercio, la vendita di generi alimentari è vietata la domenica per qualsiasi esercizio. I “mercati” riservati ai produttori agricoli non sono mercati agli effetti normativi.

19) Il distanziamento di due metri di cui alla lettera d) dell’ordinanza n. 40 vale anche per gli accompagnamenti?

RISPOSTA:
Ovviamente no, si riferisce ai terzi che si possono incontrare, posto che comunque non si può uscire con altre persone autonome.

20) Le piante officinali, medicinali, aromatiche e farmaceutiche sono prodotti agricoli o alimentari che possono essere vendute in mercati agricoli?

RISPOSTA
Come produzione, si tratta di prodotti della filiera della produzione agricola (codice Ateco 01). Ai fini della commercializzazione, il DPCM distingue tra prodotti alimentari e agricoli e ammette la vendita nei mercati dei soli generi alimentari (v. art. 1 lett. z). Le piante senza funzione alimentare non possono essere vendute nella forma del mercato. Le piante non sono alimentari se ne è esclusa la diretta ingestione, eventualmente a seguito di preparazione.

21) Gli interventi di risistemazione dei boschi abbattuti da Vaia è ammessa anche ad opera dei privati e in terreni privati?

RISPOSTA:
Sì, rientrando tra i lavori di protezione civile (v. lett. s), che non sono riservati agli organi ed operatori della Protezione Civile .
E’ necessario documentare il coinvolgimento della proprietà boschiva nell’evento Vaia (es. richiesta contributi).